Riportiamo la Legge della
Regione Lombardia
approvata nella seduta del 25 gennaio 2005, N. 142,
sulle discipline bio-naturali
LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 142
Norme in materia di discipline bio-naturali
Approvata nella seduta del 25 gennaio 2005
VII LEGISLATURA
ATTI: 007261
Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare
LCR/0142 CC1
Art. 1
(Finalità e principi)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori
in discipline bio- naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle
prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline
bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il
mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche,
che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse
vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia
sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline
sono sorte e si sono sviluppate.
Art. 2
(Registro degli operatori in discipline bionaturali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro
regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi
formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato
tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per
l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e
successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Registro degli enti di formazione)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di
formazione in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli
enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso
degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito
regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli
enti medesimi.
Art. 4
(Organismi consultivi)
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della
consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita
con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini,
collegi e associazioni professionali) nonchè di un comitato tecnico scientifico,
di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline
bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline
bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di
almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la
presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse
discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di
aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui
agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche
ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline
bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche
nell’ambito extra regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle
prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle
associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a
salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e
utenti.
Art. 5
(Intese interregionali)
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni
per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle
discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.
Art. 6
(Norma di salvaguardia)
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano
completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed
agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che
abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere l’iscrizione
nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole
del comitato.
Art. 7
(Forme di intervento regionale
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline
bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di
ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di
operatori in discipline bio–naturali, di norme che dispongano forme di
controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del
corretto svolgimento dell’attività da parte dei propri associati è considerata
requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di
cui all’articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al
bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184
“Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.